Non sussiste alcun obbligo per l’amministratore.
Lo conferma la recente sentenza della Corte di Cassazione del 15/10/2018, n. 25693. Secondo gli ermellini “non è configurabile propriamente un obbligo, per l’amministratore condominiale qualora convochi l’assemblea anche per l’approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell’assemblea”. Tuttavia, resta ferma la facoltà di ciascun condomino di richiedere all’amministratore, prima della riunione, le copie dei bilanci oggetto di approvazione.
D’altronde, dalla lettura dell’art. 66 disp. att. c.c. non emerge alcun obbligo specifico posto che, per soddisfare adeguatamente il diritto all’informazione dei condomini in merito all’oggetto della delibera, è sufficiente l’indicazione nell’avviso di convocazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione mentre, come già detto, è onere del condomino interessato rivolgersi all’amministratore per visionare la documentazione relativa alla materia all’ordine del giorno.